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Giu
Con l’entrata in vigore della delibera ministeriale 40-14, l’Autorità per l’Energia Elettrica , il Gas e il Sistema Idrico, ha emanato le nuove disposizioni in materia di accertamenti per la sicurezza degli impianti di utenza a gas, nonché i relativi allegati F/40, G/40, H/40 e I/40, affinché entrino ufficialmente in vigore il 1 luglio 2014.
In vista di questa scadenza, ci siamo attivati per offrirvi la migliore soluzione implementando il software ioDichiaro2.
La release 3.0 comprende:
- stampa dei nuovi allegati F/40, G/40, H/40 e I/40
- gestione del libretto di impianto di climatizzazione invernale/estiva
- rapporti di controllo tipo 1 e 2, previsti dal DPR 74/13
COSTI
L’aggiornamento alla versione 3.0, comprensivo dei nuovi allegati, è:
- gratuito per i clienti che hanno sottoscritto il CONTRATTO
- a pagamento per i clienti NON IN CONTRATTO
Il modulo del libretto d’impianto e i rapporti di controllo è
- a pagamento per TUTTI
Per ricevere maggiori informazioni o un’offerta di aggiornamento contattateci telefonicamente o compilate il form sottostante!
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Un po’ di info dal sito degli amici di e-training …
Il 6 febbraio 2014, sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (ora l’AEEG si chiama AEEGSI) è stata pubblicata l’attesissima Delibera 40/2014/R/gas che sostituisce la precedente delibera 40-04 a decorrere dal 1° luglio 2014.
Non ci è dato sapere se sia stato il caso, o se forze occulte e cabalistiche abbiano pilotato i tempi della pubblicazione in modo che la nuova delibera avesse la stessa numerazione della vecchia, ma tant’è: d’ora in poi si parlerà di delibera 40-14.
Evidenziamo di seguito i più importanti aspetti della nuova delibera.
Al titolo II
(impianti di utenza nuovi):
- ha abolito la procedura dell'”accertamento impedito” (che in un certo senso “salvava”, a fronte del “rischio” per il cliente di un sopralluogo da parte del Comune e di 60 euro di addebito, gli accertamenti con documentazione incompleta negli allegati obbligatori);
- ha abolito la procedura transitoria;
- la procedura documentale risulta pertanto un po’ semplificata.
Al titolo III
(impianti di utenza trasformati e modificati, entra pienamente in vigore insieme al titolo II):
- ha abolito ogni riferimento alla procedura di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo per i quali si rimanda alle linee guida del CIG n.12;
- ha sostanzialmente equiparato la procedura di richiesta e di riattivazione della fornitura quella degli impianti nuovi;
- non appare mai il riferimento alla “dichiarazione di rispondenza”, mentre la delibera dà mandato al CIG di predisporre un modello di “rapporto tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti” che, ovviamente, dovrebbe essere pronto entro la data di entrata in vigore della stessa delibera.
Al titolo IV
(impianti di utenza in servizio) rimanda semplicemente a un futuro provvedimento. Già nel documento per la consultazione l’Autorità spiegava come ritenesse ancora prematuro fare entrare in vigore tale procedura in quanto:
- si è ancora in attesa (da più di 6 anni!) del decreto per la definizione di “un reale sistema delle verifiche degli impianti ” al servizio degli edifici.
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